BUFALA – I NEGOZI CINESI NON PAGANO LE TASSE PER 5 ANNI!

BUFALA – I NEGOZI CINESI NON PAGANO LE TASSE PER 5 ANNI!

Aprile 18, 2018 Off Di bufalepertuttiigusti

negozi cinesiUn post su Facebook rimette in circolazione una nuova leggenda metropolitana (FALSA) sui negozi cinesi che non pagherebbero le tasse in Italia per ben 5 anni, ricavandone ovviamente un enorme vantaggio sulle attività commerciali gestite dagli italiani.

Ma non è tutto, il post infatti insinua anche il dubbio che queste attività gestite da asiatici al termine di questo periodo di esenzione totale falliscano in maniera programmata per poi riaprire con una nuova ragione fiscale.

Il post in circolazione è questo:

negozi cinesiNel post, corredato dall’immagine del reparto di un negozio (anonimo) su cui è sovrapposta la scritta, si legge:

Sapevate che tutti i negozi dei cinesi in Italia per i primi 5 anni non pagano le tasse, basta che dopo 5 anni cambi il nome e sei coperto ancora altri 5 anni, e cosi via e il gioco è fatto…

Tutte le attività commerciali ed i negozi cinesi sono soggetti al pagamento delle tasse esattamente come previsto dalla legge italiana. Questa esenzione totale per i primi 5 anni di attività non esiste, ma si tratta di una leggenda metropolitana che circola (anche in rete) ormai da diversi anni.

Dal 1986 esiste un trattato tra il governo cinese e quello italiano che regolamenta proprio la materia del pagamento delle tasse per i cittadini cinesi che vivono e lavorano sul territorio italiano.

Al punto 7 del trattato citato si legge:

  • Articolo 7 – Utili delle imprese
    1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
    2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
    3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

L’ipotesi che dei negozi cinesi (o italiano) falliscano di proposito per poi riaprire sotto altro nome per beneficiare nuovamente di questi sgravi è del tutto campata in aria, visto che questa fantomatica esenzione dal pagamento delle tasse per i primi 5 anni di attività non esiste.